L'obiettivo principale del Programma di apprendimento permanente -il cosiddetto Lifelong Learning Programme-LLP - è contribuire allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza ,con uno sviluppo economico sostenibile e con una maggiore coesione sociale .In particolare l' obiettivo del LLP è di promuovere all'interno della Comunità gli scambi,la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e di formazione in modo ch' essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.
2001
Comunicazione della Commissione
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 21.11.2001
COM(2001) 678 finale
SINTESI
1. Introduzione-Contesto-La consultazione europea-Uno Spazio europeo dell'apprendimento- Cosa s' intende per apprendimento permanente-Struttura del documento - Strategie d'insieme coerenti in materia di apprendimento permanente- Priorità d'azione- Valorizzare l'apprendimento - Informazione,orientamento e consulenza - Investire tempo e denaro nell'apprendimento -Ravvicinare i docenti e le opportunità di apprendimento- Competenze di base.-Soluzioni pedagogiche innovative - Per progredire - Un quadro per l'apprendimento permanente - Il quadro a livello europeo -Gli indicatori - Mantenere il ritmo - Le prossime tappe- Glossario -
6,17(6,
2--
Il Consiglio europeo di Feira del giugno 2000 ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, ciascuno nelle rispettive aree di competenza, a “identificare strategie coerenti e misure pratiche al fine di favorire la formazione permanente per tutti”. Tale compito conferma che l’apprendimento permanente è un elemento chiave della strategia concepita a Lisbona per fare dell’Europa l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo.
La presente comunicazione pone gli individui al centro delle sue preoccupazioni. Più di 12 000 -cittadini hanno contribuito alla consultazione avviata dal Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente realizzato dalla Commissione e diffuso nel novembre dello scorso anno. Le reazioni suscitate da questo documento hanno ribadito quanto siano grandi le sfide che ci attendono. I cambiamenti socioeconomici legati alla transizione verso una società della conoscenza recano all'Unione europea e ai suoi cittadini sia vantaggi – in termini di accresciute opportunità di comunicazione, viaggi e occupazione, sia rischi – non da ultimo il rischio di livelli più gravi di disuguaglianza ed esclusione sociale. Inoltre l'entità di tali cambiamenti richiede un
approccio radicalmente nuovo all'istruzione e alla formazione. Inoltre, l'attuale clima d’incertezza economica ribadisce e sottolinea l'importanza dell'apprendimento permanente. Le politiche e le istituzioni tradizionali sono sempre meno adatte a rendere i cittadini capaci di far fronte in modo attivo alle conseguenze della globalizzazione, dell'evoluzione demografica, della tecnologia digitale e del degrado ambientale. Eppure, l’avvenire dell’Europa dipende innanzitutto dai suoi cittadini,
dalle loro conoscenze e competenze.
3 --
La presente comunicazione contribuisce alla realizzazione di uno spazio europeo dell’apprendimento permanente volto, da un lato, a porre i cittadini in grado di spostarsi a loro agio tra contesti di apprendimento, lavori, regioni e paesi, traendo il massimo profitto dalle loro conoscenze e competenze e, dall’altro, a consentire all’Unione europea e ai paesi candidati di raggiungere i loro obiettivi in termini di prosperità, integrazione, tolleranza e democrazia.
Tale sviluppo verrà agevolato facendo confluire in un quadro di apprendimento permanente l’istruzione e la formazione nonché importanti elementi dei processi, delle strategie e dei piani, attualmente in corso a livello europeo, che trattano dell’occupazione, dell’inclusione sociale, della gioventù e della politica della ricerca.
Ciò non implica un nuovo processo, né può comportare l’armonizzazione di leggi e regolamenti. Si tratta piuttosto di fare un uso più coerente ed economico degli strumenti e delle risorse esistenti, anche mediante l'uso del metodo aperto di coordinamento. Per raggiungere l'obiettivo di Lisbona di una società basata sulla conoscenza saranno allacciati stretti legami tra lo spazio europeo e dell'istruzione e della formazione permanente e lo Spazio europeo della ricerca, in particolare onde stimolare l'interesse dei giovani verso professioni di natura scientifica e tecnologica.
4 --
Le risposte alla consultazione basata sul memorandum hanno ribadito la necessità di una definizione generale dell’apprendimento permanente che non si limiti a una visione puramente economica o all’istruzione degli adulti. apprendimento permanente. Al di là dell’enfasi sulla continuità cronologica, da prima della scuola a dopo la pensione, l’apprendimento permanente dovrebbe anche coprire l’intera gamma di modalità d’apprendimento formale, non formale e informale. La consultazione ha inoltre sottolineato gli obiettivi dell’apprendimento, tra cui la cittadinanza attiva, l’autorealizzazione e l’inclusione sociale, nonché gli aspetti legati all’occupazione. I principi che presiedono all’apprendimento permanente e ne orientano la concreta attuazione valorizzano la centralità del discente, l’importanza delle pari opportunità e
la qualità e pertinenza delle opportunità d’apprendimento.
5 --
Nel Consiglio europeo di Feira e nel contesto della Strategia europea per l’occupazione gli Stati membri hanno concordato di sviluppare e attuare strategie coerenti e complete di apprendimento permanente. Le componenti di tali strategie sono delineate nel presente documento onde assistere gli Stati membri e i diversi attori a tutti i livelli. Il coinvolgimento delle componenti tende a un'integrazione progressiva dei contesti di apprendimento formale onde consentire a tutti un accesso costante ad opportunità di apprendimento di qualità. Il messaggio è chiaro: i sistemi tradizionali devono essere modificati per renderli molto più aperti e flessibili, in modo da permettere ai discenti di accedere a un percorso di apprendimento di loro scelta, in
funzione dei loro bisogni e interessi, fruendo così delle pari opportunità lungo tutto l’arco della loro vita. Le componenti sono coerenti con i criteri di valutazione per l'apprendimento permanente utilizzati nella relazione comune sull'occupazione 2001.
La prima componente è rappresentata da un approccio fondato sul partenariato.
La presente comunicazione pone gli individui al centro delle sue preoccupazioni. Più di 12 000 -cittadini hanno contribuito alla consultazione avviata dal Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente realizzato dalla Commissione e diffuso nel novembre dello scorso anno. Le reazioni suscitate da questo documento hanno ribadito quanto siano grandi le sfide che ci attendono. I cambiamenti socioeconomici legati alla transizione verso una società della conoscenza recano all'Unione europea e ai suoi cittadini sia vantaggi – in termini di accresciute opportunità di comunicazione, viaggi e occupazione, sia rischi – non da ultimo il rischio di livelli più gravi di disuguaglianza ed esclusione sociale. Inoltre l'entità di tali cambiamenti richiede un
approccio radicalmente nuovo all'istruzione e alla formazione. Inoltre, l'attuale clima d’incertezza economica ribadisce e sottolinea l'importanza dell'apprendimento permanente. Le politiche e le istituzioni tradizionali sono sempre meno adatte a rendere i cittadini capaci di far fronte in modo attivo alle conseguenze della globalizzazione, dell'evoluzione demografica, della tecnologia digitale e del degrado ambientale. Eppure, l’avvenire dell’Europa dipende innanzitutto dai suoi cittadini,
dalle loro conoscenze e competenze.
3 --
La presente comunicazione contribuisce alla realizzazione di uno spazio europeo dell’apprendimento permanente volto, da un lato, a porre i cittadini in grado di spostarsi a loro agio tra contesti di apprendimento, lavori, regioni e paesi, traendo il massimo profitto dalle loro conoscenze e competenze e, dall’altro, a consentire all’Unione europea e ai paesi candidati di raggiungere i loro obiettivi in termini di prosperità, integrazione, tolleranza e democrazia.
Tale sviluppo verrà agevolato facendo confluire in un quadro di apprendimento permanente l’istruzione e la formazione nonché importanti elementi dei processi, delle strategie e dei piani, attualmente in corso a livello europeo, che trattano dell’occupazione, dell’inclusione sociale, della gioventù e della politica della ricerca.
Ciò non implica un nuovo processo, né può comportare l’armonizzazione di leggi e regolamenti. Si tratta piuttosto di fare un uso più coerente ed economico degli strumenti e delle risorse esistenti, anche mediante l'uso del metodo aperto di coordinamento. Per raggiungere l'obiettivo di Lisbona di una società basata sulla conoscenza saranno allacciati stretti legami tra lo spazio europeo e dell'istruzione e della formazione permanente e lo Spazio europeo della ricerca, in particolare onde stimolare l'interesse dei giovani verso professioni di natura scientifica e tecnologica.
4 --
Le risposte alla consultazione basata sul memorandum hanno ribadito la necessità di una definizione generale dell’apprendimento permanente che non si limiti a una visione puramente economica o all’istruzione degli adulti. apprendimento permanente. Al di là dell’enfasi sulla continuità cronologica, da prima della scuola a dopo la pensione, l’apprendimento permanente dovrebbe anche coprire l’intera gamma di modalità d’apprendimento formale, non formale e informale. La consultazione ha inoltre sottolineato gli obiettivi dell’apprendimento, tra cui la cittadinanza attiva, l’autorealizzazione e l’inclusione sociale, nonché gli aspetti legati all’occupazione. I principi che presiedono all’apprendimento permanente e ne orientano la concreta attuazione valorizzano la centralità del discente, l’importanza delle pari opportunità e
la qualità e pertinenza delle opportunità d’apprendimento.
5 --
Nel Consiglio europeo di Feira e nel contesto della Strategia europea per l’occupazione gli Stati membri hanno concordato di sviluppare e attuare strategie coerenti e complete di apprendimento permanente. Le componenti di tali strategie sono delineate nel presente documento onde assistere gli Stati membri e i diversi attori a tutti i livelli. Il coinvolgimento delle componenti tende a un'integrazione progressiva dei contesti di apprendimento formale onde consentire a tutti un accesso costante ad opportunità di apprendimento di qualità. Il messaggio è chiaro: i sistemi tradizionali devono essere modificati per renderli molto più aperti e flessibili, in modo da permettere ai discenti di accedere a un percorso di apprendimento di loro scelta, in
funzione dei loro bisogni e interessi, fruendo così delle pari opportunità lungo tutto l’arco della loro vita. Le componenti sono coerenti con i criteri di valutazione per l'apprendimento permanente utilizzati nella relazione comune sull'occupazione 2001.
La prima componente è rappresentata da un approccio fondato sul partenariato.
Tutti gli attori interessati, sia all’interno che all’esterno dei sistemi formali, devono cooperare per far sì che le strategie siano efficaci “sul terreno”.
La tappa successiva, indispensabile nel quadro di un approccio imperniato sul discente,consiste nel raccogliere informazioni sui bisogni del discente, o del discente potenziale,
nonché sui
- bisogni in materia di apprendimento propri delle organizzazioni,
- bisogni in materia di apprendimento propri delle organizzazioni,
- bisogni delle collettività, della società in senso lato e del mercato del lavoro.
Si può a questo punto affrontare la questione di risorse adeguate, in termini di finanziamento nonché dell'assegnazione efficace e trasparente delle risorse.
Si passa quindi ad analizzare come far combaciare le opportunità di apprendimento coi bisogni e gli interessi dei discenti e come agevolare l'accesso sviluppando l’offerta onde consentire che chiunque possa apprendere dove e quando vuole. Occorre evidentemente che il settore formale riconosca il valore dell’apprendimento non formale e informale. In ultima analisi, per generare una cultura dell’apprendimento è necessario incrementare le opportunità di apprendimento, accrescere i livelli di partecipazione e stimolare la domanda di apprendimento. Infine, si suggeriscono meccanismi per l'assicurazione di qualità, la valutazione e il monitoraggio in un’ottica di costante aspirazione .
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l'apprendimento permanente (COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))
Si passa quindi ad analizzare come far combaciare le opportunità di apprendimento coi bisogni e gli interessi dei discenti e come agevolare l'accesso sviluppando l’offerta onde consentire che chiunque possa apprendere dove e quando vuole. Occorre evidentemente che il settore formale riconosca il valore dell’apprendimento non formale e informale. In ultima analisi, per generare una cultura dell’apprendimento è necessario incrementare le opportunità di apprendimento, accrescere i livelli di partecipazione e stimolare la domanda di apprendimento. Infine, si suggeriscono meccanismi per l'assicurazione di qualità, la valutazione e il monitoraggio in un’ottica di costante aspirazione .
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l'apprendimento permanente (COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))
Il Parlamento europeo ,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0479),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 149, paragrafo 4, e 150, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0294/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0245/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
P6_TC1-COD(2006)0163
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 ottobre 2007 in vista dell'adozione della raccomandazione 2007/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche ║per l'apprendimento permanente
(testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1) ,
visto il parere del Comitato delle regioni(2) ,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3) ,
considerando quanto segue:
(1) Lo sviluppo e il riconoscimento delle conoscenze, abilità e competenze dei cittadini sono fondamentali per lo sviluppo individuale, la competitività, l'occupazione e la coesione sociale della Comunità. Sotto tale profilo essi dovrebbero favorire la mobilità transnazionale dei lavoratori e dei discenti e contribuire a far fronte alle esigenze dell'offerta e della domanda sul mercato europeo del lavoro. A tal fine, occorre promuovere e migliorare, a livello nazionale e comunitario, l'accesso e la partecipazione all'apprendimento permanente per tutti, compresi i gruppi svantaggiati, e l'uso delle qualifiche ║.
(2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 2000 hanno stabilito che una maggior trasparenza delle qualifiche dovrebbe essere una delle componenti principali necessarie per adeguare i sistemi di istruzione e formazione europei alle esigenze della società della conoscenza. Inoltre il Consiglio europeo di Barcellona nel 2002 ha chiesto sia una più stretta cooperazione nel settore universitario sia un miglioramento della trasparenza e dei metodi di riconoscimento nel campo dell'istruzione e formazione professionale.
(3) La risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente(4) invitava la Commissione, in stretta cooperazione con il Consiglio e gli Stati membri, a sviluppare un quadro per il riconoscimento delle qualifiche in materia di istruzione e formazione, partendo dai risultati del processo di Bologna e promuovendo iniziative analoghe nel campo della formazione professionale.
(4) I rapporti congiunti del Consiglio e della Commissione sull"attuazione del programma di lavoro Istruzione e Formazione 2010, adottati nel 2004 e 2006, hanno sottolineato la necessità di sviluppare un quadro europeo delle qualifiche ║.
(5) Nell'ambito del processo di Copenaghen, le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 novembre 2004 sulle future priorità per una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, hanno dato priorità allo sviluppo di un quadro e uropeo delle qualifiche aperto e flessibile, fondato sulla trasparenza e sulla fiducia reciproca, quale riferimento comune sia per l'istruzione che per la formazione.
(6) E' opportuno promuovere la convalida dei risultati dell'apprendimento non formale e informale, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004 relative ai principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale.
(7) I Consigli europei di Bruxelles del marzo 2005 e del marzo 2006 hanno sottolineato l'importanza di adottare un quadro e uropeo delle qualifiche ║.
(8) La presente raccomandazione tiene conto della decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)(5) , e della raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente(6) .
(9) La presente raccomandazione è compatibile con il quadro per lo spazio europeo dell"istruzione s uperiore e i descrittori dei cicli concordati dai ministri responsabili per l'istruzione superiore di 45 paesi europei , riuniti a Bergen il 19 e 20 maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna .
(10) Le conclusioni del Consiglio sulla garanzia della qualità nell'istruzione e formazione professionale del 23 e 24 maggio 2004, la raccomandazione 2006/143/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore (7) , e le norme e gli orientamenti per la certificazione della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore concordati dai ministri responsabili dell'istruzione superiore nella riunione di Bergen contengono principi comuni in materia di garanzia della qualità su cui dovrebbe basarsi l'attuazione del quadro europeo delle qualifiche.
(11) La presente raccomandazione lascia impregiudicata la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali(8) , che conferisce diritti e doveri sia alla competente autorità nazionale sia al migrante. Il riferimento ai livelli del quadro europeo delle qualifiche non dovrebbe influire sull'accesso al mercato del lavoro, se le qualifiche professionali sono state riconosciute conformemente alla direttiva 2005/36/CE.
(12) L'obiettivo della presente raccomandazione è di istituire un quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche ║ e i rispettivi livelli, sia per l'istruzione generale e superiore che per l'istruzione e la formazione professionale. Ciò consentirà di migliorare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche ║ dei cittadini rilasciate secondo le prassi esistenti nei vari Stati membri. Ciascun livello di qualifica dovrebbe, in linea di principio, essere raggiungibile tramite vari percorsi di istruzione e di carriera. Il Quadro europeo delle qualifiche dovrebbe consentire inoltre alle organizzazioni settoriali internazionali di mettere in relazione i propri sistemi di qualifica con un punto di riferimento comune europeo , mostrando così il rapporto tra le qualifiche settoriali internazionali e i sistemi nazionali delle qualifiche ║. La presente raccomandazione contribuisce quindi al conseguimento degli obiettivi più ampi di promuovere l'apprendimento permanente e di aumentare l'occupabilità, la mobilità e l'integrazione sociale dei lavoratori e dei discenti. L'applicazione di principi trasparenti di garanzia della qualità e lo scambio di informazioni forniranno un sostegno all'attuazione della presente raccomandazione, contribuendo a sviluppare la fiducia reciproca.
(13) La presente raccomandazione dovrebbe contribuire ad ammodernare i sistemi dell'istruzione e della formazione, a collegare istruzione, formazione e occupazione e a gettare un ponte fra l'apprendimento formale, non formale e informale, conducendo anche alla convalida di risultati dell'apprendimento ottenuti grazie all'esperienza .
(14) La presente raccomandazione, dato il suo carattere non vincolante, è conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, considerato che l'obiettivo è sostenere e completare le attività degli Stati membri facilitando un'ulteriore cooperazione tra di essi per aumentare la trasparenza e promuovere la mobilità e l'apprendimento permanente; essa dovrebbe essere attuata in conformità delle legislazioni e prassi nazionali. La presente raccomandazione è conforme al principio di proporzionalità, di cui allo stesso articolo, perché non sostituisce né definisce sistemi nazionali delle qualifiche e/o qualifiche ║ nazionali. Il quadro europeo delle qualifiche ║ non descrive titoli specifici o competenze individuali e una particolare qualifica ║ dovrebbe essere rapportata al livello corrispondente del quadro europeo delle qualifiche ║ tramite i sistemi nazionali delle qualifiche ║.
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0479),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 149, paragrafo 4, e 150, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0294/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0245/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
P6_TC1-COD(2006)0163
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 ottobre 2007 in vista dell'adozione della raccomandazione 2007/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche ║per l'apprendimento permanente
(testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1) ,
visto il parere del Comitato delle regioni(2) ,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3) ,
considerando quanto segue:
(1) Lo sviluppo e il riconoscimento delle conoscenze, abilità e competenze dei cittadini sono fondamentali per lo sviluppo individuale, la competitività, l'occupazione e la coesione sociale della Comunità. Sotto tale profilo essi dovrebbero favorire la mobilità transnazionale dei lavoratori e dei discenti e contribuire a far fronte alle esigenze dell'offerta e della domanda sul mercato europeo del lavoro. A tal fine, occorre promuovere e migliorare, a livello nazionale e comunitario, l'accesso e la partecipazione all'apprendimento permanente per tutti, compresi i gruppi svantaggiati, e l'uso delle qualifiche ║.
(2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 2000 hanno stabilito che una maggior trasparenza delle qualifiche dovrebbe essere una delle componenti principali necessarie per adeguare i sistemi di istruzione e formazione europei alle esigenze della società della conoscenza. Inoltre il Consiglio europeo di Barcellona nel 2002 ha chiesto sia una più stretta cooperazione nel settore universitario sia un miglioramento della trasparenza e dei metodi di riconoscimento nel campo dell'istruzione e formazione professionale.
(3) La risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente(4) invitava la Commissione, in stretta cooperazione con il Consiglio e gli Stati membri, a sviluppare un quadro per il riconoscimento delle qualifiche in materia di istruzione e formazione, partendo dai risultati del processo di Bologna e promuovendo iniziative analoghe nel campo della formazione professionale.
(4) I rapporti congiunti del Consiglio e della Commissione sull"attuazione del programma di lavoro Istruzione e Formazione 2010, adottati nel 2004 e 2006, hanno sottolineato la necessità di sviluppare un quadro europeo delle qualifiche ║.
(5) Nell'ambito del processo di Copenaghen, le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 novembre 2004 sulle future priorità per una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, hanno dato priorità allo sviluppo di un quadro e uropeo delle qualifiche aperto e flessibile, fondato sulla trasparenza e sulla fiducia reciproca, quale riferimento comune sia per l'istruzione che per la formazione.
(6) E' opportuno promuovere la convalida dei risultati dell'apprendimento non formale e informale, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004 relative ai principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale.
(7) I Consigli europei di Bruxelles del marzo 2005 e del marzo 2006 hanno sottolineato l'importanza di adottare un quadro e uropeo delle qualifiche ║.
(8) La presente raccomandazione tiene conto della decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)(5) , e della raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente(6) .
(9) La presente raccomandazione è compatibile con il quadro per lo spazio europeo dell"istruzione s uperiore e i descrittori dei cicli concordati dai ministri responsabili per l'istruzione superiore di 45 paesi europei , riuniti a Bergen il 19 e 20 maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna .
(10) Le conclusioni del Consiglio sulla garanzia della qualità nell'istruzione e formazione professionale del 23 e 24 maggio 2004, la raccomandazione 2006/143/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore (7) , e le norme e gli orientamenti per la certificazione della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore concordati dai ministri responsabili dell'istruzione superiore nella riunione di Bergen contengono principi comuni in materia di garanzia della qualità su cui dovrebbe basarsi l'attuazione del quadro europeo delle qualifiche.
(11) La presente raccomandazione lascia impregiudicata la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali(8) , che conferisce diritti e doveri sia alla competente autorità nazionale sia al migrante. Il riferimento ai livelli del quadro europeo delle qualifiche non dovrebbe influire sull'accesso al mercato del lavoro, se le qualifiche professionali sono state riconosciute conformemente alla direttiva 2005/36/CE.
(12) L'obiettivo della presente raccomandazione è di istituire un quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche ║ e i rispettivi livelli, sia per l'istruzione generale e superiore che per l'istruzione e la formazione professionale. Ciò consentirà di migliorare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche ║ dei cittadini rilasciate secondo le prassi esistenti nei vari Stati membri. Ciascun livello di qualifica dovrebbe, in linea di principio, essere raggiungibile tramite vari percorsi di istruzione e di carriera. Il Quadro europeo delle qualifiche dovrebbe consentire inoltre alle organizzazioni settoriali internazionali di mettere in relazione i propri sistemi di qualifica con un punto di riferimento comune europeo , mostrando così il rapporto tra le qualifiche settoriali internazionali e i sistemi nazionali delle qualifiche ║. La presente raccomandazione contribuisce quindi al conseguimento degli obiettivi più ampi di promuovere l'apprendimento permanente e di aumentare l'occupabilità, la mobilità e l'integrazione sociale dei lavoratori e dei discenti. L'applicazione di principi trasparenti di garanzia della qualità e lo scambio di informazioni forniranno un sostegno all'attuazione della presente raccomandazione, contribuendo a sviluppare la fiducia reciproca.
(13) La presente raccomandazione dovrebbe contribuire ad ammodernare i sistemi dell'istruzione e della formazione, a collegare istruzione, formazione e occupazione e a gettare un ponte fra l'apprendimento formale, non formale e informale, conducendo anche alla convalida di risultati dell'apprendimento ottenuti grazie all'esperienza .
(14) La presente raccomandazione, dato il suo carattere non vincolante, è conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, considerato che l'obiettivo è sostenere e completare le attività degli Stati membri facilitando un'ulteriore cooperazione tra di essi per aumentare la trasparenza e promuovere la mobilità e l'apprendimento permanente; essa dovrebbe essere attuata in conformità delle legislazioni e prassi nazionali. La presente raccomandazione è conforme al principio di proporzionalità, di cui allo stesso articolo, perché non sostituisce né definisce sistemi nazionali delle qualifiche e/o qualifiche ║ nazionali. Il quadro europeo delle qualifiche ║ non descrive titoli specifici o competenze individuali e una particolare qualifica ║ dovrebbe essere rapportata al livello corrispondente del quadro europeo delle qualifiche ║ tramite i sistemi nazionali delle qualifiche ║.
Il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo
RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI:
1. di usare il Quadro europeo delle qualifiche come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualifiche ║ dei diversi sistemi delle qualifiche ║ e per promuovere sia l' apprendimento permanente che le pari opportunità nella società basata sulla conoscenza, nonché l'ulteriore integrazione del mercato del lavoro europeo, rispettando al contempo la ricca diversità dei sistemi d'istruzione nazionali ;
2. di rapportare i loro sistemi nazionali delle qualifiche ║ al Quadro europeo delle qualifiche entro il 2010 , segnatamente collegare in modo trasparente i livelli delle qualifiche ║ nazionali ai livelli di cui all"allegato II e, ove lo ritengono opportuno, sviluppare quadri nazionali delle qualifiche ║ conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali;
3. di adottare misure, se del caso, affinché entro il 2012 tutti i nuovi certificati di qualifica, i diplomi e i documenti Europass rilasciati dalle autorità competenti contengano un chiaro riferimento – in base ai sistemi nazionali delle qualifiche – all'appropriato livello del quadro europeo delle qualifiche ║;
4. di adottare un approccio basato sui risultati dell'apprendimento nel definire e descrivere le qualifiche ║, e di promuovere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, secondo i principi europei comuni concordati nelle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004, prestando particolare attenzione ai cittadini più esposti alla disoccupazione o a forme di occupazione precarie, per i quali tale approccio potrebbe contribuire ad aumentare la partecipazione all'apprendimento permanente e l'accesso al mercato del lavoro ;
5. di promuovere e applicare i principi di garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione di cui all'allegato III al momento di correlare le qualifiche relative all'istruzione superiore e all'istruzione e formazione professionale previste nei sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo delle qualifiche;
6 . di designare i punti nazionali di coordinamento, collegati alle strutture e alle condizioni specifiche degli Stati membri, che sostengano e unitamente ad altre autorità nazionali competenti, orientino la correlazione tra il sistema nazionale delle qualifiche ║ e il quadro europeo delle qualifiche ║, per promuovere la qualità e la trasparenza di tali correlazioni .
I punti nazionali di coordinamento dovrebbero svolgere le seguenti funzioni:
a) correlare i livelli delle qualifiche ║ previsti dai sistemi nazionali a quelli del quadro europeo delle qualifiche ║ descritti nell"allegato II ;
b) assicurare che il metodo usato per correlare i livelli delle qualifiche ║ nazionali al quadro europeo delle qualifiche ║ sia trasparente, onde facilitare i raffronti, e assicurare che le decisioni che ne derivano vengano pubblicate;
c) fornire alle parti interessate accesso alle informazioni e orientamenti sul collegamento stabilito tra le qualifiche ║ nazionali e il quadro europeo delle qualifiche ║ attraverso i sistemi nazionali delle qualifiche ;
d) promuovere la partecipazione di tutte le parti interessate , compresi , conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, gli istituti di istruzione superiore, gli istituti di istruzione e formazione professionale, le parti sociali, i settori e gli esperti in materia di comparazione e ║uso delle qualifiche ║ a livello europeo.
APPROVANO L'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI:
1. Sostenere gli Stati membri nello svolgimento dei compiti di cui sopra e le organizzazioni settoriali internazionali nell"applicazione dei livelli di correlazione e dei principi del quadro europeo delle qualifiche ║ stabiliti nella presente raccomandazione, soprattutto agevolando la cooperazione, lo scambio di buone prassi e la sperimentazione, anche tramite controllo reciproco volontario e progetti pilota nell'ambito dei programmi comunitari, avviando azioni di informazione e consultazione dei comitati di dialogo sociale e sviluppando materiale di supporto e di orientamento.
2. Istituire, entro... (9) , un gruppo consultivo per il quadro europeo delle qualifiche ║ (composto da rappresentanti degli Stati membri e che associ le parti sociali europee e, se del caso, altre parti interessate ) incaricato di garantire la coerenza complessiva e promuovere la trasparenza del processo volto a correlare i sistemi di qualifica ║ e il Quadro europeo delle qualifiche .
3. Esaminare e valutare, in cooperazione con gli Stati membri e previa consultazione delle parti interessate, i provvedimenti presi in risposta alla presente raccomandazione , compresi il mandato e la durata del gruppo consultivo, e riferire, cinque anni dopo la sua adozione, al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita e sulle implicazioni future, compresi l'eventuale riesame e revisione della presente raccomandazione .
4. Promuovere stretti collegamenti tra il quadro europeo delle qualifiche e sistemi esistenti e futuri per il trasferimento e il cumulo delle unità di credito nel contesto dell'istruzione superiore e della formazione professionale, onde migliorare la mobilità dei cittadini ed agevolare il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento .
Fatto a ,
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
[…] […]
_____________
(1)
GU C 175 del 27.7.2007, pag. 74.
(2)
GU C 146 del 30.6.2007, pag. 77.
(3)
Posizione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007.
(4)
GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1.
(5)
GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.
(6)
GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.
(7)
GU L 64, del 4.3.2006, pag. 60.
(8)
GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).
(9)
* Un anno dall'adozione della presente raccomandazione.
ALLEGATO I
DEFINIZIONI del QUADRO EUROPEO delle QUALIFICHE
D e f i n i z i o n i
:Ai fini della presente raccomandazione, si applicano le seguenti definizioni:
a)
"qualifica": risultato formale di un processo di valutazione e validazione, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti;
b)
"sistema nazionale di qualifiche": complesso delle attività di uno Stato membro connesse con il riconoscimento dell'apprendimento e altri meccanismi che raccordano l'istruzione e la formazione con il mercato del lavoro e la società civile. Ciò comprende l'elaborazione e l'attuazione di disposizioni e processi istituzionali in materia di garanzia della qualità, valutazione e rilascio delle qualifiche. Un sistema nazionale di qualifiche può essere composto di vari sottosistemi e può comprendere un quadro nazionale di qualifiche;
c)
"quadro nazionale di qualifiche": strumento di classificazione delle qualifiche in funzione di una serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici. Esso mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche qualifica e a migliorare la trasparenza, l'accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e alla società civile;
d)
"settore": raggruppamento di attività professionali in base a funzione economica, prodotto, servizio o tecnologia principali;
e)
"organizzazione settoriale internazionale": associazione di organizzazioni nazionali, anche, ad esempio, di datori di lavoro e organismi professionali, che rappresenta gli interessi di settori nazionali;
f)
"risultati dell'apprendimento": descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze;
g) conoscenze": risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze "sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di studio o di lavoro. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;
h)
"abilità": indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti );
i)
"competenze": comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.
ALLEGATO II
- DESCRITTORI del QUADRO EUROPEO delle QUALIFICHE
Descrittori che definiscono i livelli del quadro europeo delle qualifiche ║
Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati dell'apprendimento relativi alle qualifiche ║ a tale livello in qualsiasi sistema delle qualifiche ║.
Conoscenze
Abilità
Competenze
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l' uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili)
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.
Livello 1
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 1 sono
conoscenze generale di base
abilità di base necessarie a svolgere mansioni /compiti semplici
lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato
Livello 2
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 2 sono
Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro o di studio
Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all'uso di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici.
Lavoro o studio sotto la supervisione con una certo grado di autonomia
Livello 3
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 3 sono
Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio.
Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni
Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro o dello studio;
adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi,
Livello 4
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 4 sono
Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio
Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio
Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti;
Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio
Livello 5*
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 5 sono
Conoscenza teorica e pratica esauriente e specializzata, in un ambito di lavoro o di studio e consapevolezza dei limiti di tale conoscenza
Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti
Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili;
esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri
Livello 6**
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 6 sono
Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongano una comprensione critica di teorie e principi
Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio
Gestire attività o progetti, tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili;
assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi.
Livello 7***
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 7 sono
Conoscenze altamente specializzata, parte delle quali all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come base del pensiero originario e/o della ricerca ;
consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza all'interfaccia tra ambiti diversi
Abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, necessarie nella ricerca e/o nell'innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare la conoscenza ottenuta in ambiti diversi
Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili che richiedono nuovi approcci strategici;
assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla prassi professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi
Livello 8****
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 8 sono
Le conoscenze più all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio e all'interfaccia tra settori diversi
Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità di sintesi e di valutazione, necessarie a risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali esistenti
Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca.
Compatibilità con il Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore
Il Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore fornisce descrittori per cicli.
Ogni descrittore di ciclo dà una definizione generica di aspettative tipiche di esiti e capacità legati alle qualifiche/ai titoli accademici che rappresentano la fine di tale ciclo.
* Il descrittore per il ciclo breve dell'istruzione superiore (all'interno o collegato al primo ciclo), sviluppato dall'Iniziativa congiunta per la qualità come parte del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche .
** Il descrittore per il primo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 6 del Quadro europeo delle qualifiche .
*** Il descrittore per il secondo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche .
**** Il descrittore per il terzo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 8 del Quadro europeo delle qualifiche .
ALLEGATO III
Principi comuni di garanzia della qualità nell'istruzione superiore e nell'istruzione e formazione professionale nel contesto del quadro europeo delle qualifiche
Nell'attuazione del quadro europeo delle qualifiche, il livello di qualità necessaria a garantire l'affidabilità e il miglioramento dell'istruzione e della formazione va elaborato conformemente ai seguenti principi:
– le politiche e procedure a garanzia della qualità devono essere alla base di tutti i livelli dei sistemi del quadro europeo delle qualifiche ;
– la garanzia della qualità deve essere parte integrante della gestione interna delle istituzioni di istruzione e di formazione;
– la garanzia della qualità comprenderà attività regolari di valutazione delle istituzioni o dei programmi da parte di enti o di agenzie di controllo esterne;
– gli enti o le agenzie di controllo esterne che effettuano valutazioni a garanzia della qualità andranno esaminate regolarmente;
– la garanzia della qualità riguarderà anche gli elementi del contesto, gli input, la dimensione dei processi e degli output, evidenziando gli output e i risultati dell'apprendimento;
– i sistemi di garanzia della qualità comprenderanno i seguenti elementi:
– obiettivi e norme chiari e misurabili;
– orientamenti di attuazione, come il coinvolgimento delle parti interessate;
– risorse adeguate;
– metodi di valutazione coerenti, che associno auto-valutazione e revisione esterna;
– sistemi e procedure per la rilevazione del "feedback" , per introdurre miglioramenti;
– risultati delle valutazioni ampiamente accessibili.
– Le iniziative internazionali, nazionali e regionali a garanzia della qualità vanno coordinate per mantenere il profilo, la coerenza, le sinergie e l'analisi dell'intero sistema.
– La garanzia della qualità sarà frutto di un processo di cooperazione attraverso tutti i livelli e i sistemi di istruzione e formazione con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, negli Stati membri e nell'intera Comunità.
– Orientamenti a garanzia della qualità a livello comunitario potranno fornire dei punti di riferimento per le valutazioni e le attività di apprendimento fra pari. viga
25 ottobre 2007
1. di usare il Quadro europeo delle qualifiche come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualifiche ║ dei diversi sistemi delle qualifiche ║ e per promuovere sia l' apprendimento permanente che le pari opportunità nella società basata sulla conoscenza, nonché l'ulteriore integrazione del mercato del lavoro europeo, rispettando al contempo la ricca diversità dei sistemi d'istruzione nazionali ;
2. di rapportare i loro sistemi nazionali delle qualifiche ║ al Quadro europeo delle qualifiche entro il 2010 , segnatamente collegare in modo trasparente i livelli delle qualifiche ║ nazionali ai livelli di cui all"allegato II e, ove lo ritengono opportuno, sviluppare quadri nazionali delle qualifiche ║ conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali;
3. di adottare misure, se del caso, affinché entro il 2012 tutti i nuovi certificati di qualifica, i diplomi e i documenti Europass rilasciati dalle autorità competenti contengano un chiaro riferimento – in base ai sistemi nazionali delle qualifiche – all'appropriato livello del quadro europeo delle qualifiche ║;
4. di adottare un approccio basato sui risultati dell'apprendimento nel definire e descrivere le qualifiche ║, e di promuovere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, secondo i principi europei comuni concordati nelle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004, prestando particolare attenzione ai cittadini più esposti alla disoccupazione o a forme di occupazione precarie, per i quali tale approccio potrebbe contribuire ad aumentare la partecipazione all'apprendimento permanente e l'accesso al mercato del lavoro ;
5. di promuovere e applicare i principi di garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione di cui all'allegato III al momento di correlare le qualifiche relative all'istruzione superiore e all'istruzione e formazione professionale previste nei sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo delle qualifiche;
6 . di designare i punti nazionali di coordinamento, collegati alle strutture e alle condizioni specifiche degli Stati membri, che sostengano e unitamente ad altre autorità nazionali competenti, orientino la correlazione tra il sistema nazionale delle qualifiche ║ e il quadro europeo delle qualifiche ║, per promuovere la qualità e la trasparenza di tali correlazioni .
I punti nazionali di coordinamento dovrebbero svolgere le seguenti funzioni:
a) correlare i livelli delle qualifiche ║ previsti dai sistemi nazionali a quelli del quadro europeo delle qualifiche ║ descritti nell"allegato II ;
b) assicurare che il metodo usato per correlare i livelli delle qualifiche ║ nazionali al quadro europeo delle qualifiche ║ sia trasparente, onde facilitare i raffronti, e assicurare che le decisioni che ne derivano vengano pubblicate;
c) fornire alle parti interessate accesso alle informazioni e orientamenti sul collegamento stabilito tra le qualifiche ║ nazionali e il quadro europeo delle qualifiche ║ attraverso i sistemi nazionali delle qualifiche ;
d) promuovere la partecipazione di tutte le parti interessate , compresi , conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, gli istituti di istruzione superiore, gli istituti di istruzione e formazione professionale, le parti sociali, i settori e gli esperti in materia di comparazione e ║uso delle qualifiche ║ a livello europeo.
APPROVANO L'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI:
1. Sostenere gli Stati membri nello svolgimento dei compiti di cui sopra e le organizzazioni settoriali internazionali nell"applicazione dei livelli di correlazione e dei principi del quadro europeo delle qualifiche ║ stabiliti nella presente raccomandazione, soprattutto agevolando la cooperazione, lo scambio di buone prassi e la sperimentazione, anche tramite controllo reciproco volontario e progetti pilota nell'ambito dei programmi comunitari, avviando azioni di informazione e consultazione dei comitati di dialogo sociale e sviluppando materiale di supporto e di orientamento.
2. Istituire, entro... (9) , un gruppo consultivo per il quadro europeo delle qualifiche ║ (composto da rappresentanti degli Stati membri e che associ le parti sociali europee e, se del caso, altre parti interessate ) incaricato di garantire la coerenza complessiva e promuovere la trasparenza del processo volto a correlare i sistemi di qualifica ║ e il Quadro europeo delle qualifiche .
3. Esaminare e valutare, in cooperazione con gli Stati membri e previa consultazione delle parti interessate, i provvedimenti presi in risposta alla presente raccomandazione , compresi il mandato e la durata del gruppo consultivo, e riferire, cinque anni dopo la sua adozione, al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita e sulle implicazioni future, compresi l'eventuale riesame e revisione della presente raccomandazione .
4. Promuovere stretti collegamenti tra il quadro europeo delle qualifiche e sistemi esistenti e futuri per il trasferimento e il cumulo delle unità di credito nel contesto dell'istruzione superiore e della formazione professionale, onde migliorare la mobilità dei cittadini ed agevolare il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento .
Fatto a ,
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
[…] […]
_____________
(1)
GU C 175 del 27.7.2007, pag. 74.
(2)
GU C 146 del 30.6.2007, pag. 77.
(3)
Posizione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007.
(4)
GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1.
(5)
GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.
(6)
GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.
(7)
GU L 64, del 4.3.2006, pag. 60.
(8)
GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).
(9)
* Un anno dall'adozione della presente raccomandazione.
ALLEGATO I
DEFINIZIONI del QUADRO EUROPEO delle QUALIFICHE
D e f i n i z i o n i
:Ai fini della presente raccomandazione, si applicano le seguenti definizioni:
a)
"qualifica": risultato formale di un processo di valutazione e validazione, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti;
b)
"sistema nazionale di qualifiche": complesso delle attività di uno Stato membro connesse con il riconoscimento dell'apprendimento e altri meccanismi che raccordano l'istruzione e la formazione con il mercato del lavoro e la società civile. Ciò comprende l'elaborazione e l'attuazione di disposizioni e processi istituzionali in materia di garanzia della qualità, valutazione e rilascio delle qualifiche. Un sistema nazionale di qualifiche può essere composto di vari sottosistemi e può comprendere un quadro nazionale di qualifiche;
c)
"quadro nazionale di qualifiche": strumento di classificazione delle qualifiche in funzione di una serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici. Esso mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche qualifica e a migliorare la trasparenza, l'accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e alla società civile;
d)
"settore": raggruppamento di attività professionali in base a funzione economica, prodotto, servizio o tecnologia principali;
e)
"organizzazione settoriale internazionale": associazione di organizzazioni nazionali, anche, ad esempio, di datori di lavoro e organismi professionali, che rappresenta gli interessi di settori nazionali;
f)
"risultati dell'apprendimento": descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze;
g) conoscenze": risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze "sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di studio o di lavoro. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;
h)
"abilità": indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti );
i)
"competenze": comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.
ALLEGATO II
- DESCRITTORI del QUADRO EUROPEO delle QUALIFICHE
Descrittori che definiscono i livelli del quadro europeo delle qualifiche ║
Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati dell'apprendimento relativi alle qualifiche ║ a tale livello in qualsiasi sistema delle qualifiche ║.
Conoscenze
Abilità
Competenze
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l' uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili)
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.
Livello 1
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 1 sono
conoscenze generale di base
abilità di base necessarie a svolgere mansioni /compiti semplici
lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato
Livello 2
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 2 sono
Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro o di studio
Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all'uso di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici.
Lavoro o studio sotto la supervisione con una certo grado di autonomia
Livello 3
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 3 sono
Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio.
Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni
Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro o dello studio;
adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi,
Livello 4
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 4 sono
Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio
Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio
Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti;
Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio
Livello 5*
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 5 sono
Conoscenza teorica e pratica esauriente e specializzata, in un ambito di lavoro o di studio e consapevolezza dei limiti di tale conoscenza
Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti
Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili;
esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri
Livello 6**
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 6 sono
Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongano una comprensione critica di teorie e principi
Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio
Gestire attività o progetti, tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili;
assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi.
Livello 7***
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 7 sono
Conoscenze altamente specializzata, parte delle quali all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come base del pensiero originario e/o della ricerca ;
consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza all'interfaccia tra ambiti diversi
Abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, necessarie nella ricerca e/o nell'innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare la conoscenza ottenuta in ambiti diversi
Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili che richiedono nuovi approcci strategici;
assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla prassi professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi
Livello 8****
I risultati dell'apprendimento relativi al livello 8 sono
Le conoscenze più all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio e all'interfaccia tra settori diversi
Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità di sintesi e di valutazione, necessarie a risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali esistenti
Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca.
Compatibilità con il Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore
Il Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore fornisce descrittori per cicli.
Ogni descrittore di ciclo dà una definizione generica di aspettative tipiche di esiti e capacità legati alle qualifiche/ai titoli accademici che rappresentano la fine di tale ciclo.
* Il descrittore per il ciclo breve dell'istruzione superiore (all'interno o collegato al primo ciclo), sviluppato dall'Iniziativa congiunta per la qualità come parte del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche .
** Il descrittore per il primo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 6 del Quadro europeo delle qualifiche .
*** Il descrittore per il secondo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche .
**** Il descrittore per il terzo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 8 del Quadro europeo delle qualifiche .
ALLEGATO III
Principi comuni di garanzia della qualità nell'istruzione superiore e nell'istruzione e formazione professionale nel contesto del quadro europeo delle qualifiche
Nell'attuazione del quadro europeo delle qualifiche, il livello di qualità necessaria a garantire l'affidabilità e il miglioramento dell'istruzione e della formazione va elaborato conformemente ai seguenti principi:
– le politiche e procedure a garanzia della qualità devono essere alla base di tutti i livelli dei sistemi del quadro europeo delle qualifiche ;
– la garanzia della qualità deve essere parte integrante della gestione interna delle istituzioni di istruzione e di formazione;
– la garanzia della qualità comprenderà attività regolari di valutazione delle istituzioni o dei programmi da parte di enti o di agenzie di controllo esterne;
– gli enti o le agenzie di controllo esterne che effettuano valutazioni a garanzia della qualità andranno esaminate regolarmente;
– la garanzia della qualità riguarderà anche gli elementi del contesto, gli input, la dimensione dei processi e degli output, evidenziando gli output e i risultati dell'apprendimento;
– i sistemi di garanzia della qualità comprenderanno i seguenti elementi:
– obiettivi e norme chiari e misurabili;
– orientamenti di attuazione, come il coinvolgimento delle parti interessate;
– risorse adeguate;
– metodi di valutazione coerenti, che associno auto-valutazione e revisione esterna;
– sistemi e procedure per la rilevazione del "feedback" , per introdurre miglioramenti;
– risultati delle valutazioni ampiamente accessibili.
– Le iniziative internazionali, nazionali e regionali a garanzia della qualità vanno coordinate per mantenere il profilo, la coerenza, le sinergie e l'analisi dell'intero sistema.
– La garanzia della qualità sarà frutto di un processo di cooperazione attraverso tutti i livelli e i sistemi di istruzione e formazione con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, negli Stati membri e nell'intera Comunità.
– Orientamenti a garanzia della qualità a livello comunitario potranno fornire dei punti di riferimento per le valutazioni e le attività di apprendimento fra pari. viga
25 ottobre 2007